Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
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Preambolo
1ABROGATO
2ABROGATO
3ABROGATO
4Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale
5ABROGATO
6Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale
7ABROGATO
7-bisSanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità
7-terABROGATO
8ABROGATO
9ABROGATO
9-bisDisposizioni in materia di istituti di patronato
10Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc
11Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
11-bisModifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
12Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc
13Disposizioni transitorie e finali
14Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi
14.1Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile
14-bis Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali.
14-terUtilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego
15Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali
16Opzione donna
17Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci
18Ape sociale
18-bis Sospensione dei trattamenti previdenziali.
19Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
20Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione
21Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
22Fondi di solidarietà bilaterali
23Anticipo del TFS
24Detassazione TFS
25Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
25-bis Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
25-ter Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici.
26Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale
26-bis Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria.
26-ter Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa.
26-quater Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
26-quinquies Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV.
26-sexies Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
26-septies Organizzazione dell'ANPAL.
27Disposizioni in materia di giochi
28Disposizioni finanziarie
29Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, Articolo 18-bis

Articolo 18-bis
Sospensione dei trattamenti previdenziali

1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.
4. La sospensione della prestazione previdenziale puo' essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206