Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
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Preambolo
1ABROGATO
2ABROGATO
3ABROGATO
4Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale
5ABROGATO
6Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale
7ABROGATO
7-bisSanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità
7-terABROGATO
8ABROGATO
9ABROGATO
9-bisDisposizioni in materia di istituti di patronato
10Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc
11Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
11-bisModifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
12Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc
13Disposizioni transitorie e finali
14Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi
14.1Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile
14-bis Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali.
14-terUtilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego
15Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali
16Opzione donna
17Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci
18Ape sociale
18-bis Sospensione dei trattamenti previdenziali.
19Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
20Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione
21Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
22Fondi di solidarietà bilaterali
23Anticipo del TFS
24Detassazione TFS
25Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
25-bis Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
25-ter Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici.
26Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale
26-bis Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria.
26-ter Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa.
26-quater Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
26-quinquies Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV.
26-sexies Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
26-septies Organizzazione dell'ANPAL.
27Disposizioni in materia di giochi
28Disposizioni finanziarie
29Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, Articolo 22

Articolo 22
Fondi di solidarietà bilaterali

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione
di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1
e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n.148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze , da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di solidarietà di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.