Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
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Preambolo
1ABROGATO
2ABROGATO
3ABROGATO
4Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale
5ABROGATO
6Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale
7ABROGATO
7-bisSanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità
7-terABROGATO
8ABROGATO
9ABROGATO
9-bisDisposizioni in materia di istituti di patronato
10Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc
11Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
11-bisModifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
12Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc
13Disposizioni transitorie e finali
14Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi
14.1Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile
14-bis Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali.
14-terUtilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego
15Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali
16Opzione donna
17Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci
18Ape sociale
18-bis Sospensione dei trattamenti previdenziali.
19Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
20Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione
21Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
22Fondi di solidarietà bilaterali
23Anticipo del TFS
24Detassazione TFS
25Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
25-bis Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
25-ter Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici.
26Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale
26-bis Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria.
26-ter Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa.
26-quater Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
26-quinquies Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV.
26-sexies Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
26-septies Organizzazione dell'ANPAL.
27Disposizioni in materia di giochi
28Disposizioni finanziarie
29Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, Articolo 14.1

Articolo 14.1
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile

1. In via sperimentale
per gli anni 2023 e 2024
, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il
31 dicembre 2024
puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.
Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023,
il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi
, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024
.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma
, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024
;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale puo' presentare domanda di cessazione dal servizio entro il
28 febbraio 2024
con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza.