Legge di contabilità e finanza pubblica
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Preambolo
1Principi di coordinamento e ambito di riferimento
2Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili
3Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica
4Controllo parlamentare
5Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT
6Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi
7Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
8Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali
9Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica
10Documento di economia e finanza
10-bisNota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
10-bis.1 Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva
10-terMonitoraggio previsioni
11ABROGATO
12ABROGATO
13Banca dati delle amministrazioni pubbliche
14Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
15Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici
16Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci
17Copertura finanziaria delle leggi
18Fondi speciali
19Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico
20Anno finanziario
21Bilancio di previsione
21-bis Accertamento qualificato
22ABROGATO
22-bisProgrammazione finanziaria e accordi tra Ministeri
23Formazione del bilancio
24Integrità, universalità ed unità del bilancio
25Classificazione delle entrate e delle spese
25-bisIntroduzione delle azioni
26Fondo di riserva per le spese obbligatorie
27Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale
28Fondo di riserva per le spese impreviste
29Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
30Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente
31Garanzie statali
31-bisGestioni fuori bilancio
32Esercizio provvisorio
33Assestamento e variazioni di bilancio
34Impegno e pagamento
34-bisConservazione dei residui passivi
34-terAccertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi
34-quater Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali
35Risultanze della gestione
36Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio
37Parificazione del rendiconto
38Presentazione del rendiconto
38-bisSistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale
38-ter Piano dei conti integrato
38-quater Transazione contabile elementare e sua codificazione
38-quinquies Adeguamento SIOPE
38-sexiesSperimentazione
38-septiesBilancio di genere
39Analisi e valutazione della spesa
40Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato
41ABROGATO
42 Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa
43Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi
44Definizione dei saldi di cassa
44-bisRevisione del Conto riassuntivo del Tesoro
44-terProgressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria
44-quater Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.
45Tesoreria degli enti pubblici
46 Programmazione finanziaria.
47Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide
47-bis Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato
48Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni
49Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa
50Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria
51Abrogazione e modificazione di norme
52Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegati
Allegati

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, Articolo 4

Articolo 4
Controllo parlamentare

1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché
l'integrazione delle attività svolte dalle
rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;
b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento
al potenziamento della funzione
del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;
c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.
2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.