Legge di contabilità e finanza pubblica
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Preambolo
1Principi di coordinamento e ambito di riferimento
2Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili
3Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica
4Controllo parlamentare
5Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT
6Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi
7Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
8Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali
9Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica
10Documento di economia e finanza
10-bisNota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
10-bis.1 Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva
10-terMonitoraggio previsioni
11ABROGATO
12ABROGATO
13Banca dati delle amministrazioni pubbliche
14Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
15Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici
16Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci
17Copertura finanziaria delle leggi
18Fondi speciali
19Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico
20Anno finanziario
21Bilancio di previsione
21-bis Accertamento qualificato
22ABROGATO
22-bisProgrammazione finanziaria e accordi tra Ministeri
23Formazione del bilancio
24Integrità, universalità ed unità del bilancio
25Classificazione delle entrate e delle spese
25-bisIntroduzione delle azioni
26Fondo di riserva per le spese obbligatorie
27Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale
28Fondo di riserva per le spese impreviste
29Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
30Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente
31Garanzie statali
31-bisGestioni fuori bilancio
32Esercizio provvisorio
33Assestamento e variazioni di bilancio
34Impegno e pagamento
34-bisConservazione dei residui passivi
34-terAccertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi
34-quater Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali
35Risultanze della gestione
36Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio
37Parificazione del rendiconto
38Presentazione del rendiconto
38-bisSistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale
38-ter Piano dei conti integrato
38-quater Transazione contabile elementare e sua codificazione
38-quinquies Adeguamento SIOPE
38-sexiesSperimentazione
38-septiesBilancio di genere
39Analisi e valutazione della spesa
40Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato
41ABROGATO
42 Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa
43Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi
44Definizione dei saldi di cassa
44-bisRevisione del Conto riassuntivo del Tesoro
44-terProgressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria
44-quater Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.
45Tesoreria degli enti pubblici
46 Programmazione finanziaria.
47Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide
47-bis Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato
48Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni
49Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa
50Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria
51Abrogazione e modificazione di norme
52Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegati
Allegati

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, Articolo 33

Articolo 33
Assestamento e variazioni di bilancio

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i cui effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di legge.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.
4-septies. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare.