Legge di contabilità e finanza pubblica
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Preambolo
1Principi di coordinamento e ambito di riferimento
2Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili
3Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica
4Controllo parlamentare
5Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT
6Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi
7Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
8Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali
9Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica
10Documento di economia e finanza
10-bisNota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
10-bis.1 Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva
10-terMonitoraggio previsioni
11ABROGATO
12ABROGATO
13Banca dati delle amministrazioni pubbliche
14Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
15Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici
16Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci
17Copertura finanziaria delle leggi
18Fondi speciali
19Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico
20Anno finanziario
21Bilancio di previsione
21-bis Accertamento qualificato
22ABROGATO
22-bisProgrammazione finanziaria e accordi tra Ministeri
23Formazione del bilancio
24Integrità, universalità ed unità del bilancio
25Classificazione delle entrate e delle spese
25-bisIntroduzione delle azioni
26Fondo di riserva per le spese obbligatorie
27Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale
28Fondo di riserva per le spese impreviste
29Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
30Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente
31Garanzie statali
31-bisGestioni fuori bilancio
32Esercizio provvisorio
33Assestamento e variazioni di bilancio
34Impegno e pagamento
34-bisConservazione dei residui passivi
34-terAccertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi
34-quater Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali
35Risultanze della gestione
36Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio
37Parificazione del rendiconto
38Presentazione del rendiconto
38-bisSistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale
38-ter Piano dei conti integrato
38-quater Transazione contabile elementare e sua codificazione
38-quinquies Adeguamento SIOPE
38-sexiesSperimentazione
38-septiesBilancio di genere
39Analisi e valutazione della spesa
40Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato
41ABROGATO
42 Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa
43Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi
44Definizione dei saldi di cassa
44-bisRevisione del Conto riassuntivo del Tesoro
44-terProgressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria
44-quater Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.
45Tesoreria degli enti pubblici
46 Programmazione finanziaria.
47Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide
47-bis Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato
48Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni
49Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa
50Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria
51Abrogazione e modificazione di norme
52Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegati
Allegati

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, Articolo 25

Articolo 25
Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2,
quarto
periodo;
b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2,
secondo e terzo
periodo;
c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli.
2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.
2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie.
3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.
3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti
4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.
5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.
6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, puo' essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:
a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti ("risparmio pubblico");
b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento o accrescimento netto");
c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo netto da finanziare o da impiegare");
d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese ("ricorso al mercato").