Legge di contabilità e finanza pubblica
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Preambolo
1Principi di coordinamento e ambito di riferimento
2Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili
3Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica
4Controllo parlamentare
5Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT
6Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi
7Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
8Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali
9Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica
10Documento di economia e finanza
10-bisNota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
10-bis.1 Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva
10-terMonitoraggio previsioni
11ABROGATO
12ABROGATO
13Banca dati delle amministrazioni pubbliche
14Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
15Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici
16Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci
17Copertura finanziaria delle leggi
18Fondi speciali
19Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico
20Anno finanziario
21Bilancio di previsione
21-bis Accertamento qualificato
22ABROGATO
22-bisProgrammazione finanziaria e accordi tra Ministeri
23Formazione del bilancio
24Integrità, universalità ed unità del bilancio
25Classificazione delle entrate e delle spese
25-bisIntroduzione delle azioni
26Fondo di riserva per le spese obbligatorie
27Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale
28Fondo di riserva per le spese impreviste
29Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
30Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente
31Garanzie statali
31-bisGestioni fuori bilancio
32Esercizio provvisorio
33Assestamento e variazioni di bilancio
34Impegno e pagamento
34-bisConservazione dei residui passivi
34-terAccertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi
34-quater Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali
35Risultanze della gestione
36Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio
37Parificazione del rendiconto
38Presentazione del rendiconto
38-bisSistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale
38-ter Piano dei conti integrato
38-quater Transazione contabile elementare e sua codificazione
38-quinquies Adeguamento SIOPE
38-sexiesSperimentazione
38-septiesBilancio di genere
39Analisi e valutazione della spesa
40Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato
41ABROGATO
42 Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa
43Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi
44Definizione dei saldi di cassa
44-bisRevisione del Conto riassuntivo del Tesoro
44-terProgressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria
44-quater Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.
45Tesoreria degli enti pubblici
46 Programmazione finanziaria.
47Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide
47-bis Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato
48Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni
49Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa
50Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria
51Abrogazione e modificazione di norme
52Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegati
Allegati

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, Articolo 38-bis

Articolo 38-bis
Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale

1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.
2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1,
che costituisce parte integrante della presente legge
, definiti in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'articolo 42.
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.