Menu
Legge 31 dicembre 2009, n. 196, Articolo 38-quater
Articolo 38-quater
Transazione contabile elementare e sua codificazione
1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.
2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.