Legge di contabilità e finanza pubblica
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Preambolo
1Principi di coordinamento e ambito di riferimento
2Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili
3Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica
4Controllo parlamentare
5Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT
6Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi
7Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
8Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali
9Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica
10Documento di economia e finanza
10-bisNota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
10-bis.1 Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva
10-terMonitoraggio previsioni
11ABROGATO
12ABROGATO
13Banca dati delle amministrazioni pubbliche
14Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
15Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici
16Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci
17Copertura finanziaria delle leggi
18Fondi speciali
19Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico
20Anno finanziario
21Bilancio di previsione
21-bis Accertamento qualificato
22ABROGATO
22-bisProgrammazione finanziaria e accordi tra Ministeri
23Formazione del bilancio
24Integrità, universalità ed unità del bilancio
25Classificazione delle entrate e delle spese
25-bisIntroduzione delle azioni
26Fondo di riserva per le spese obbligatorie
27Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale
28Fondo di riserva per le spese impreviste
29Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
30Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente
31Garanzie statali
31-bisGestioni fuori bilancio
32Esercizio provvisorio
33Assestamento e variazioni di bilancio
34Impegno e pagamento
34-bisConservazione dei residui passivi
34-terAccertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi
34-quater Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali
35Risultanze della gestione
36Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio
37Parificazione del rendiconto
38Presentazione del rendiconto
38-bisSistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale
38-ter Piano dei conti integrato
38-quater Transazione contabile elementare e sua codificazione
38-quinquies Adeguamento SIOPE
38-sexiesSperimentazione
38-septiesBilancio di genere
39Analisi e valutazione della spesa
40Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato
41ABROGATO
42 Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa
43Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi
44Definizione dei saldi di cassa
44-bisRevisione del Conto riassuntivo del Tesoro
44-terProgressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria
44-quater Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.
45Tesoreria degli enti pubblici
46 Programmazione finanziaria.
47Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide
47-bis Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato
48Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni
49Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa
50Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria
51Abrogazione e modificazione di norme
52Disposizioni finali ed entrata in vigore
Allegati
Allegati

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, Articolo 39

Articolo 39
Analisi e valutazione della spesa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatone delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).
4. Per le attività di cui al presente articolo,
...
il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo
...
. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.