Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
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Preambolo
1Libertà di opinione
2Guardie giurate
3Personale di vigilanza
4Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
5Accertamenti sanitari
6Visite personali di controllo
7Sanzioni disciplinari
8Divieto di indagini sulle opinioni
9Tutela della salute e dell'integrità fisica
10Lavoratori studenti
11
12Istituti di patronato
13Mansioni del lavoratore
14Diritto di associazione e di attività sindacale
15Atti discriminatori
16Trattamenti economici collettivi discriminatori
17Sindacati di comodo
18Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
19Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
20Assemblea
21Referendum
22Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
23Permessi retribuiti
24Permessi non retribuiti
25Diritto di affissione
26Contributi sindacali
27Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
28Repressione della condotta antisindacale
29Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
30Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
31Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
32Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
33
34
35Campo di applicazione
36Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
37Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
38Disposizioni penali
39Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
40Abrogazione delle disposizioni contrastanti
41Esenzioni fiscali

Legge 20 maggio 1970, n. 300, Articolo 4

Articolo 4
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.