Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
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Preambolo
1Libertà di opinione
2Guardie giurate
3Personale di vigilanza
4Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
5Accertamenti sanitari
6Visite personali di controllo
7Sanzioni disciplinari
8Divieto di indagini sulle opinioni
9Tutela della salute e dell'integrità fisica
10Lavoratori studenti
11
12Istituti di patronato
13Mansioni del lavoratore
14Diritto di associazione e di attività sindacale
15Atti discriminatori
16Trattamenti economici collettivi discriminatori
17Sindacati di comodo
18Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
19Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
20Assemblea
21Referendum
22Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
23Permessi retribuiti
24Permessi non retribuiti
25Diritto di affissione
26Contributi sindacali
27Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
28Repressione della condotta antisindacale
29Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
30Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
31Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
32Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
33
34
35Campo di applicazione
36Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
37Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
38Disposizioni penali
39Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
40Abrogazione delle disposizioni contrastanti
41Esenzioni fiscali

Legge 20 maggio 1970, n. 300, Articolo 28

Articolo 28
Repressione della condotta antisindacale

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83
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COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83
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