Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
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Preambolo
1Libertà di opinione
2Guardie giurate
3Personale di vigilanza
4Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
5Accertamenti sanitari
6Visite personali di controllo
7Sanzioni disciplinari
8Divieto di indagini sulle opinioni
9Tutela della salute e dell'integrità fisica
10Lavoratori studenti
11
12Istituti di patronato
13Mansioni del lavoratore
14Diritto di associazione e di attività sindacale
15Atti discriminatori
16Trattamenti economici collettivi discriminatori
17Sindacati di comodo
18Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
19Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
20Assemblea
21Referendum
22Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
23Permessi retribuiti
24Permessi non retribuiti
25Diritto di affissione
26Contributi sindacali
27Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
28Repressione della condotta antisindacale
29Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
30Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
31Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
32Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
33
34
35Campo di applicazione
36Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
37Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
38Disposizioni penali
39Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
40Abrogazione delle disposizioni contrastanti
41Esenzioni fiscali

Legge 20 maggio 1970, n. 300, Articolo 2

Articolo 2
Guardie giurate

Il datore di lavoro puo' impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma, in caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.