Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
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Preambolo
1Libertà di opinione
2Guardie giurate
3Personale di vigilanza
4Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
5Accertamenti sanitari
6Visite personali di controllo
7Sanzioni disciplinari
8Divieto di indagini sulle opinioni
9Tutela della salute e dell'integrità fisica
10Lavoratori studenti
11
12Istituti di patronato
13Mansioni del lavoratore
14Diritto di associazione e di attività sindacale
15Atti discriminatori
16Trattamenti economici collettivi discriminatori
17Sindacati di comodo
18Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
19Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
20Assemblea
21Referendum
22Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
23Permessi retribuiti
24Permessi non retribuiti
25Diritto di affissione
26Contributi sindacali
27Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
28Repressione della condotta antisindacale
29Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
30Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
31Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
32Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
33
34
35Campo di applicazione
36Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
37Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
38Disposizioni penali
39Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
40Abrogazione delle disposizioni contrastanti
41Esenzioni fiscali

Legge 20 maggio 1970, n. 300, Articolo 38

Articolo 38
Disposizioni penali

Le violazioni degli articoli 2,

. . .
5, 6,
. . .
e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.