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Legge 20 maggio 1970, n. 300, Articolo 11
Articolo 11
( Attivita' culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa )
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva
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