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Legge 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
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Preambolo
1
Libertà di opinione
2
Guardie giurate
3
Personale di vigilanza
4
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
5
Accertamenti sanitari
6
Visite personali di controllo
7
Sanzioni disciplinari
8
Divieto di indagini sulle opinioni
9
Tutela della salute e dell'integrità fisica
10
Lavoratori studenti
11
12
Istituti di patronato
13
Mansioni del lavoratore
14
Diritto di associazione e di attività sindacale
15
Atti discriminatori
16
Trattamenti economici collettivi discriminatori
17
Sindacati di comodo
18
Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
19
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
20
Assemblea
21
Referendum
22
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
23
Permessi retribuiti
24
Permessi non retribuiti
25
Diritto di affissione
26
Contributi sindacali
27
Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
28
Repressione della condotta antisindacale
29
Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
30
Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
31
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
32
Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
33
34
35
Campo di applicazione
36
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
37
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
38
Disposizioni penali
39
Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
40
Abrogazione delle disposizioni contrastanti
41
Esenzioni fiscali
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27-05-1970
Legge 20 maggio 1970, n. 300, Articolo 19
Articolo 19
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali