Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
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Preambolo
1Libertà di opinione
2Guardie giurate
3Personale di vigilanza
4Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
5Accertamenti sanitari
6Visite personali di controllo
7Sanzioni disciplinari
8Divieto di indagini sulle opinioni
9Tutela della salute e dell'integrità fisica
10Lavoratori studenti
11
12Istituti di patronato
13Mansioni del lavoratore
14Diritto di associazione e di attività sindacale
15Atti discriminatori
16Trattamenti economici collettivi discriminatori
17Sindacati di comodo
18Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
19Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
20Assemblea
21Referendum
22Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
23Permessi retribuiti
24Permessi non retribuiti
25Diritto di affissione
26Contributi sindacali
27Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
28Repressione della condotta antisindacale
29Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
30Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
31Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
32Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
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35Campo di applicazione
36Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
37Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
38Disposizioni penali
39Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
40Abrogazione delle disposizioni contrastanti
41Esenzioni fiscali

Legge 20 maggio 1970, n. 300, Articolo 36

Articolo 36
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

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