Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
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Preambolo
1Finalità e campo di applicazione
2Definizioni
3F i n a l i t à
4Agenzie per il lavoro
5Requisiti giuridici e finanziari
6Regimi particolari di autorizzazione
7Accreditamenti
8Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
9Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
10Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
11Divieto di oneri in capo ai lavoratori
12Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
13Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
14 Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
15Principi e criteri generali
16Standard tecnici e flussi informativi di scambio
17Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
18Sanzioni
19Sanzioni amministrative
20ABROGATO
21ABROGATO
22ABROGATO
23ABROGATO
24ABROGATO
25ABROGATO
26ABROGATO
27ABROGATO
28ABROGATO
29Appalto
30Distacco
31Gruppi di impresa
32Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
33ABROGATO
34ABROGATO
35ABROGATO
36ABROGATO
37ABROGATO
38ABROGATO
39ABROGATO
40ABROGATO
41ABROGATO
42ABROGATO
43ABROGATO
44ABROGATO
45ABROGATO
46Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni
47ABROGATO
48ABROGATO
49ABROGATO
50ABROGATO
51ABROGATO
52ABROGATO
53ABROGATO
54ABROGATO
55ABROGATO
56ABROGATO
57ABROGATO
58ABROGATO
59ABROGATO
59-bis Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro
60Tirocini estivi di orientamento
61ABROGATO
62ABROGATO
63ABROGATO
64ABROGATO
65ABROGATO
66ABROGATO
67ABROGATO
68ABROGATO
69ABROGATO
69-bisABROGATO
70ABROGATO
71ABROGATO
72ABROGATO
73ABROGATO
74Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
75 Finalità
76Organi di certificazione
77Competenza
78Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
79Efficacia giuridica della certificazione
80Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
81Attività di consulenza e assistenza alle parti
82Rinunzie e transazioni
83Deposito del regolamento interno delle cooperative
84Interposizione illecita e appalto genuino
85Abrogazioni
86Norme transitorie e finali

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Articolo 86

Articolo 86
Norme transitorie e finali

1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. (11)
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente.
6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;";
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.".
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi, con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro, in applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.