Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
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Preambolo
1Finalità e campo di applicazione
2Definizioni
3F i n a l i t à
4Agenzie per il lavoro
5Requisiti giuridici e finanziari
6Regimi particolari di autorizzazione
7Accreditamenti
8Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
9Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
10Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
11Divieto di oneri in capo ai lavoratori
12Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
13Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
14 Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
15Principi e criteri generali
16Standard tecnici e flussi informativi di scambio
17Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
18Sanzioni
19Sanzioni amministrative
20ABROGATO
21ABROGATO
22ABROGATO
23ABROGATO
24ABROGATO
25ABROGATO
26ABROGATO
27ABROGATO
28ABROGATO
29Appalto
30Distacco
31Gruppi di impresa
32Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
33ABROGATO
34ABROGATO
35ABROGATO
36ABROGATO
37ABROGATO
38ABROGATO
39ABROGATO
40ABROGATO
41ABROGATO
42ABROGATO
43ABROGATO
44ABROGATO
45ABROGATO
46Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni
47ABROGATO
48ABROGATO
49ABROGATO
50ABROGATO
51ABROGATO
52ABROGATO
53ABROGATO
54ABROGATO
55ABROGATO
56ABROGATO
57ABROGATO
58ABROGATO
59ABROGATO
59-bis Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro
60Tirocini estivi di orientamento
61ABROGATO
62ABROGATO
63ABROGATO
64ABROGATO
65ABROGATO
66ABROGATO
67ABROGATO
68ABROGATO
69ABROGATO
69-bisABROGATO
70ABROGATO
71ABROGATO
72ABROGATO
73ABROGATO
74Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
75 Finalità
76Organi di certificazione
77Competenza
78Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
79Efficacia giuridica della certificazione
80Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
81Attività di consulenza e assistenza alle parti
82Rinunzie e transazioni
83Deposito del regolamento interno delle cooperative
84Interposizione illecita e appalto genuino
85Abrogazioni
86Norme transitorie e finali

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Articolo 2

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
b) "intermediazione": l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) "ricerca e selezione del personale": l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie per il lavoro", allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);
f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) ;
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro": organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.