Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
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Preambolo
1Finalità e campo di applicazione
2Definizioni
3F i n a l i t à
4Agenzie per il lavoro
5Requisiti giuridici e finanziari
6Regimi particolari di autorizzazione
7Accreditamenti
8Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
9Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
10Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
11Divieto di oneri in capo ai lavoratori
12Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
13Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
14 Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
15Principi e criteri generali
16Standard tecnici e flussi informativi di scambio
17Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
18Sanzioni
19Sanzioni amministrative
20ABROGATO
21ABROGATO
22ABROGATO
23ABROGATO
24ABROGATO
25ABROGATO
26ABROGATO
27ABROGATO
28ABROGATO
29Appalto
30Distacco
31Gruppi di impresa
32Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
33ABROGATO
34ABROGATO
35ABROGATO
36ABROGATO
37ABROGATO
38ABROGATO
39ABROGATO
40ABROGATO
41ABROGATO
42ABROGATO
43ABROGATO
44ABROGATO
45ABROGATO
46Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni
47ABROGATO
48ABROGATO
49ABROGATO
50ABROGATO
51ABROGATO
52ABROGATO
53ABROGATO
54ABROGATO
55ABROGATO
56ABROGATO
57ABROGATO
58ABROGATO
59ABROGATO
59-bis Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro
60Tirocini estivi di orientamento
61ABROGATO
62ABROGATO
63ABROGATO
64ABROGATO
65ABROGATO
66ABROGATO
67ABROGATO
68ABROGATO
69ABROGATO
69-bisABROGATO
70ABROGATO
71ABROGATO
72ABROGATO
73ABROGATO
74Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
75 Finalità
76Organi di certificazione
77Competenza
78Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
79Efficacia giuridica della certificazione
80Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
81Attività di consulenza e assistenza alle parti
82Rinunzie e transazioni
83Deposito del regolamento interno delle cooperative
84Interposizione illecita e appalto genuino
85Abrogazioni
86Norme transitorie e finali

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Articolo 78

Articolo 78
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche

1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato puo' essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.