Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
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Preambolo
1Finalità e campo di applicazione
2Definizioni
3F i n a l i t à
4Agenzie per il lavoro
5Requisiti giuridici e finanziari
6Regimi particolari di autorizzazione
7Accreditamenti
8Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
9Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
10Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
11Divieto di oneri in capo ai lavoratori
12Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
13Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
14 Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
15Principi e criteri generali
16Standard tecnici e flussi informativi di scambio
17Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
18Sanzioni
19Sanzioni amministrative
20ABROGATO
21ABROGATO
22ABROGATO
23ABROGATO
24ABROGATO
25ABROGATO
26ABROGATO
27ABROGATO
28ABROGATO
29Appalto
30Distacco
31Gruppi di impresa
32Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
33ABROGATO
34ABROGATO
35ABROGATO
36ABROGATO
37ABROGATO
38ABROGATO
39ABROGATO
40ABROGATO
41ABROGATO
42ABROGATO
43ABROGATO
44ABROGATO
45ABROGATO
46Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni
47ABROGATO
48ABROGATO
49ABROGATO
50ABROGATO
51ABROGATO
52ABROGATO
53ABROGATO
54ABROGATO
55ABROGATO
56ABROGATO
57ABROGATO
58ABROGATO
59ABROGATO
59-bis Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro
60Tirocini estivi di orientamento
61ABROGATO
62ABROGATO
63ABROGATO
64ABROGATO
65ABROGATO
66ABROGATO
67ABROGATO
68ABROGATO
69ABROGATO
69-bisABROGATO
70ABROGATO
71ABROGATO
72ABROGATO
73ABROGATO
74Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
75 Finalità
76Organi di certificazione
77Competenza
78Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
79Efficacia giuridica della certificazione
80Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
81Attività di consulenza e assistenza alle parti
82Rinunzie e transazioni
83Deposito del regolamento interno delle cooperative
84Interposizione illecita e appalto genuino
85Abrogazioni
86Norme transitorie e finali

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Articolo 14

Articolo 14
Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili è curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale è verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68