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Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Articolo 82
Articolo 82
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione
di cui all'articolo 76
del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo.