Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
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Preambolo
1Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT
2Anagrafe nazionale della popolazione residente
2-bis Regole tecniche per le basi di dati.
3Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
4Domicilio digitale del cittadino
5Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
6Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
7Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato
8Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
9Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
9-bis Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione.
10Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica
11Libri e centri scolastici digitali
11-bisCredito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno
12Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
13Prescrizione medica e cartella clinica digitale
13-bis Ricetta medica
13-ter Carta dei diritti
14Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
14-bis Pubblicità dei lavori parlamentari
15Pagamenti elettronici
16Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
16-bisABROGATO
16-terPubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
16-quaterModifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
16-quinquies Copertura finanziaria
16-sexiesDomicilio digitale
16-septiesABROGATO
16-octiesABROGATO
16-noviesModalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
16-deciesABROGATO
16-undeciesABROGATO
17Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
18
19Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
20Comunità intelligenti
20-bis Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti
20-ter Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile
21Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
22Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
23Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso
23-bis Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
23-ter Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua
23-quater Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998.
24Disposizioni attuative del regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
24-bis Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
24-ter Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
25Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
26Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
27Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato
27-bis Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati.
28Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
29Incentivi all'investimento in start-up innovative
29-bisIncentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative
30Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
31Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo
32Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure
33Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
33-bisABROGATO
33-ter Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
33-quaterABROGATO
33-quinquiesABROGATO
33-sexies Autorizzazione di spesa
33-septiesConsolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese
33-octies Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi
34Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
34-bisAutorità nazionale anticorruzione
34-ter Documentazione di spesa.
34-quater Imprese turistico-balneari
34-quinquies Piano di sviluppo del turismo.
34-sexies Disposizioni in materia di accise
34-septiesModifiche al regime del registro delle imprese di pesca
34-octies Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale
34-novies Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale
34-decies Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente
34-undecies Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
34-duodecies Proroga di termine
35ABROGATO
36Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa
36-bis Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
37Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza
37-bisZone a burocrazia zero
38Disposizioni finanziarie
39Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Articolo 5

Articolo 5
Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580
. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».