Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
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Preambolo
1Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT
2Anagrafe nazionale della popolazione residente
2-bis Regole tecniche per le basi di dati.
3Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
4Domicilio digitale del cittadino
5Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
6Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
7Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato
8Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
9Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
9-bis Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione.
10Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica
11Libri e centri scolastici digitali
11-bisCredito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno
12Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
13Prescrizione medica e cartella clinica digitale
13-bis Ricetta medica
13-ter Carta dei diritti
14Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
14-bis Pubblicità dei lavori parlamentari
15Pagamenti elettronici
16Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
16-bisABROGATO
16-terPubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
16-quaterModifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
16-quinquies Copertura finanziaria
16-sexiesDomicilio digitale
16-septiesABROGATO
16-octiesABROGATO
16-noviesModalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
16-deciesABROGATO
16-undeciesABROGATO
17Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
18
19Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
20Comunità intelligenti
20-bis Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti
20-ter Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile
21Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
22Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
23Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso
23-bis Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
23-ter Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua
23-quater Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998.
24Disposizioni attuative del regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
24-bis Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
24-ter Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
25Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
26Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
27Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato
27-bis Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati.
28Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
29Incentivi all'investimento in start-up innovative
29-bisIncentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative
30Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
31Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo
32Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure
33Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
33-bisABROGATO
33-ter Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
33-quaterABROGATO
33-quinquiesABROGATO
33-sexies Autorizzazione di spesa
33-septiesConsolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese
33-octies Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi
34Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
34-bisAutorità nazionale anticorruzione
34-ter Documentazione di spesa.
34-quater Imprese turistico-balneari
34-quinquies Piano di sviluppo del turismo.
34-sexies Disposizioni in materia di accise
34-septiesModifiche al regime del registro delle imprese di pesca
34-octies Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale
34-novies Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale
34-decies Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente
34-undecies Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
34-duodecies Proroga di termine
35ABROGATO
36Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa
36-bis Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
37Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza
37-bisZone a burocrazia zero
38Disposizioni finanziarie
39Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Articolo 23

Articolo 23
Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso

1. Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.
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2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:
«Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».
3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:
«Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.».
4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma:
«Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.
E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».
5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma:
«In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».
6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo soccorso.».
7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.
2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.».
8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l' adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.
10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, puo' essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e puo' essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale.
11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.
12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».