Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
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Preambolo
1Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT
2Anagrafe nazionale della popolazione residente
2-bis Regole tecniche per le basi di dati.
3Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
4Domicilio digitale del cittadino
5Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
6Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
7Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato
8Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
9Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
9-bis Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione.
10Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica
11Libri e centri scolastici digitali
11-bisCredito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno
12Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
13Prescrizione medica e cartella clinica digitale
13-bis Ricetta medica
13-ter Carta dei diritti
14Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
14-bis Pubblicità dei lavori parlamentari
15Pagamenti elettronici
16Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
16-bisABROGATO
16-terPubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
16-quaterModifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
16-quinquies Copertura finanziaria
16-sexiesDomicilio digitale
16-septiesABROGATO
16-octiesABROGATO
16-noviesModalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
16-deciesABROGATO
16-undeciesABROGATO
17Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
18
19Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
20Comunità intelligenti
20-bis Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti
20-ter Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile
21Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
22Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
23Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso
23-bis Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
23-ter Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua
23-quater Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998.
24Disposizioni attuative del regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
24-bis Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
24-ter Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
25Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
26Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
27Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato
27-bis Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati.
28Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
29Incentivi all'investimento in start-up innovative
29-bisIncentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative
30Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
31Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo
32Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure
33Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
33-bisABROGATO
33-ter Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
33-quaterABROGATO
33-quinquiesABROGATO
33-sexies Autorizzazione di spesa
33-septiesConsolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese
33-octies Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi
34Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
34-bisAutorità nazionale anticorruzione
34-ter Documentazione di spesa.
34-quater Imprese turistico-balneari
34-quinquies Piano di sviluppo del turismo.
34-sexies Disposizioni in materia di accise
34-septiesModifiche al regime del registro delle imprese di pesca
34-octies Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale
34-novies Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale
34-decies Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente
34-undecies Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
34-duodecies Proroga di termine
35ABROGATO
36Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa
36-bis Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
37Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza
37-bisZone a burocrazia zero
38Disposizioni finanziarie
39Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Articolo 34-octies

Articolo 34-octies
Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicità e di efficienza.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonché le normative regionali in materia.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai seguenti servizi automobilistici:
a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale già individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del territorio provinciale e non superiore a quella del territorio regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, così come organizzati ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di cui al comma 5:
a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;
d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.
7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:
a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, così come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;
b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;
c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;
d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale.