Menu
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Articolo 19
Articolo 19
Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile
«3-bis L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile
, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa,
e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la logistica
, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.».
2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, così come introdotto dal comma 1, riguardano:
a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;
b) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;
c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;
d) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.
d-bis) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale
.
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalità di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati"
3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e
il Ministro
dell'istruzione, università e ricerca.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:
a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di ammissibilità al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati;
b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, puo' essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risksharingfacility per l'innovazione digitale-RSFID. Per l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalità di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione. Le attività connesse alle specifiche intese
o accordi di programma stipulati
con l'Agenzia per l'Italia Digitale sono svolte dalle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2,
lettere c) e d-bis
) , trova applicazione il comma 9.
6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a disposizione dell'Agenzia è destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli indirizzi tematici di cui al comma 2
7. Per le iniziative di cui al presente articolo, è riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse riservate ai sensi del presente comma è effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalità di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalità possono essere utilizzate anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.
8. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2,
lettere c) e d-bis
), è disciplinato con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri: a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblichi con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;
b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;
c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;
d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, innovativita', scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione;
e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.