Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
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Preambolo
1Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT
2Anagrafe nazionale della popolazione residente
2-bis Regole tecniche per le basi di dati.
3Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane
4Domicilio digitale del cittadino
5Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
6Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
7Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato
8Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
9Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
9-bis Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione.
10Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica
11Libri e centri scolastici digitali
11-bisCredito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno
12Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
13Prescrizione medica e cartella clinica digitale
13-bis Ricetta medica
13-ter Carta dei diritti
14Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
14-bis Pubblicità dei lavori parlamentari
15Pagamenti elettronici
16Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
16-bisABROGATO
16-terPubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
16-quaterModifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
16-quinquies Copertura finanziaria
16-sexiesDomicilio digitale
16-septiesABROGATO
16-octiesABROGATO
16-noviesModalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
16-deciesABROGATO
16-undeciesABROGATO
17Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
18
19Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
20Comunità intelligenti
20-bis Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti
20-ter Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile
21Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
22Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
23Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso
23-bis Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
23-ter Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua
23-quater Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998.
24Disposizioni attuative del regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
24-bis Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
24-ter Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
25Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
26Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
27Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato
27-bis Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati.
28Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
29Incentivi all'investimento in start-up innovative
29-bisIncentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative
30Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
31Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo
32Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure
33Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
33-bisABROGATO
33-ter Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
33-quaterABROGATO
33-quinquiesABROGATO
33-sexies Autorizzazione di spesa
33-septiesConsolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese
33-octies Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi
34Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
34-bisAutorità nazionale anticorruzione
34-ter Documentazione di spesa.
34-quater Imprese turistico-balneari
34-quinquies Piano di sviluppo del turismo.
34-sexies Disposizioni in materia di accise
34-septiesModifiche al regime del registro delle imprese di pesca
34-octies Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale
34-novies Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale
34-decies Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente
34-undecies Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
34-duodecies Proroga di termine
35ABROGATO
36Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa
36-bis Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
37Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza
37-bisZone a burocrazia zero
38Disposizioni finanziarie
39Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Articolo 19

Articolo 19
Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile
, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa,
e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale,
i trasporti e la logistica
, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.».
2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, così come introdotto dal comma 1, riguardano:
a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;
b) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;
c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;
d) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.
d-bis) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale
.
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalità di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati"
3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e
il Ministro
dell'istruzione, università e ricerca.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:
a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di ammissibilità al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati;
b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, puo' essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risksharingfacility per l'innovazione digitale-RSFID. Per l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalità di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione. Le attività connesse alle specifiche intese
o accordi di programma stipulati
con l'Agenzia per l'Italia Digitale sono svolte dalle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2,
lettere c) e d-bis
) , trova applicazione il comma 9.
6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a disposizione dell'Agenzia è destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli indirizzi tematici di cui al comma 2
7. Per le iniziative di cui al presente articolo, è riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse riservate ai sensi del presente comma è effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalità di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalità possono essere utilizzate anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.
8. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2,
lettere c) e d-bis
), è disciplinato con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblichi con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;
b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;
c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;
d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, innovativita', scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione;
e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.