Menu
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Articolo 11
Articolo 11
Libri e centri scolastici digitali
1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
2014-2015
e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto
. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado
. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»; b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;
2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;
3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;
1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;
2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;
3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;
3-bis) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche"
; "c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche"
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».
«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».
2. A decorrere dal 1° settembre 2013 è abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati
è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati
stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.».
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituita dalla seguente:
«a) Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le regioni e i competenti enti locali,
«a) Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le regioni e i competenti enti locali,
al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano
tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e
promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, già destinate con alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al , e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in conformità alle previsioni di cui al
, n. 115, anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».
4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.
4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti.
4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.
4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.
4-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'esaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al 20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.
4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie.
4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dell'intera dotazione libraria" è inserita la seguente: "necessaria"