Menu
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Articolo 33-septies
Articolo 33-septies
Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese
1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.
1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.
1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con il termine CED è da intendere il sito che ospita uno o più sistemi informatici atti alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per la connessione e sistemi di memorizzazione di massa.
3. Dalle attività previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui
al comma 1
. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.
4-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233.
4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.