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Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Articolo 34-quinquies
Articolo 34-quinquies
Piano di sviluppo del turismo
1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale.
2. Il piano è aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 1.
3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di cui al comma 1.