Costituzione n. 1 del 1947
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Principi fondamentali
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PARTE I
Diritti e doveri dei cittadini
TITOLO I
Rapporti civili
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TITOLO II
Rapporti etico-sociali
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TITOLO III
Rapporti economici
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TITOLO IV
Rapporti politici
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PARTE II
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
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Sezione II
La formazione delle leggi
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TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
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TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
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Sezione II
La Pubblica Amministrazione
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Sezione III
Gli organi ausiliari
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TITOLO IV
La magistratura
Sezione S
Ordinamento giurisdizionale
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109
110
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
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TITOLO V
Le regioni, le provincie, i comuni
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TITOLO VI
Garanzie costituzionali
Sezione I
La Corte costituzionale
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136
137
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
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139
Disposizioni

Costituzione, Articolo 84

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.