Costituzione n. 1 del 1947
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Principi fondamentali
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PARTE I
Diritti e doveri dei cittadini
TITOLO I
Rapporti civili
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TITOLO II
Rapporti etico-sociali
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TITOLO III
Rapporti economici
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TITOLO IV
Rapporti politici
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PARTE II
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
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Sezione II
La formazione delle leggi
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TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
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TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
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Sezione II
La Pubblica Amministrazione
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Sezione III
Gli organi ausiliari
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TITOLO IV
La magistratura
Sezione S
Ordinamento giurisdizionale
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109
110
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
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113
TITOLO V
Le regioni, le provincie, i comuni
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TITOLO VI
Garanzie costituzionali
Sezione I
La Corte costituzionale
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136
137
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
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139
Disposizioni

Costituzione, Articolo 126

Articolo 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.