Costituzione n. 1 del 1947
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Principi fondamentali
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PARTE I
Diritti e doveri dei cittadini
TITOLO I
Rapporti civili
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TITOLO II
Rapporti etico-sociali
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TITOLO III
Rapporti economici
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TITOLO IV
Rapporti politici
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PARTE II
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
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Sezione II
La formazione delle leggi
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TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
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TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
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96
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
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Sezione III
Gli organi ausiliari
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TITOLO IV
La magistratura
Sezione S
Ordinamento giurisdizionale
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108
109
110
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
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TITOLO V
Le regioni, le provincie, i comuni
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131
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TITOLO VI
Garanzie costituzionali
Sezione I
La Corte costituzionale
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136
137
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
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139
Disposizioni

Costituzione, Articolo 111

Articolo 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.