Costituzione n. 1 del 1947
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Principi fondamentali
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PARTE I
Diritti e doveri dei cittadini
TITOLO I
Rapporti civili
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TITOLO II
Rapporti etico-sociali
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TITOLO III
Rapporti economici
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TITOLO IV
Rapporti politici
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PARTE II
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
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Sezione II
La formazione delle leggi
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TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
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TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
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Sezione II
La Pubblica Amministrazione
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Sezione III
Gli organi ausiliari
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TITOLO IV
La magistratura
Sezione S
Ordinamento giurisdizionale
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109
110
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
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TITOLO V
Le regioni, le provincie, i comuni
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TITOLO VI
Garanzie costituzionali
Sezione I
La Corte costituzionale
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137
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
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139
Disposizioni

Costituzione, Articolo 119

Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. (19)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (19)