Costituzione n. 1 del 1947
Menu
Principi fondamentali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PARTE I
Diritti e doveri dei cittadini
TITOLO I
Rapporti civili
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TITOLO II
Rapporti etico-sociali
29
30
31
32
33
34
TITOLO III
Rapporti economici
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
TITOLO IV
Rapporti politici
48
49
50
51
52
53
54
PARTE II
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Sezione II
La formazione delle leggi
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
83
84
85
86
87
88
89
90
91
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
92
93
94
95
96
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
97
98
Sezione III
Gli organi ausiliari
99
100
TITOLO IV
La magistratura
Sezione S
Ordinamento giurisdizionale
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
111
112
113
TITOLO V
Le regioni, le provincie, i comuni
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
TITOLO VI
Garanzie costituzionali
Sezione I
La Corte costituzionale
134
135
136
137
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
138
139
Disposizioni

Costituzione, Articolo 135

Articolo 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica ... intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.