Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
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Titolo primoMisure urgenti per l’efficienza della P.A. e per il sostegno dell’occupazione
Capo IMisure urgenti in materia di lavoro pubblico
Art. 1Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni
Art. 1-bisRifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti
Art. 2Incarichi direttivi ai magistrati
Art. 3Semplificazione e flessibilità nel turn over
Art. 4Mobilità obbligatoria e volontaria
Art. 5Assegnazione di nuove mansioni
Art. 6Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Art. 7Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Art. 8Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Art. 9Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Art. 10Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Art. 11Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Art. 12Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
Art. 13Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Art. 13-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 14Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale
Art. 15Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Capo IIMisure in materia di organizzazione della PA
Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)
Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
Art. 17-bisDivieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente
Art. 18Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana
Art. 19Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione
Art. 20Associazione Formez PA
Art. 21Unificazione delle Scuole di formazione
Art. 21-bisRiorganizzazione del Ministero dell’interno
Art. 22Razionalizzazione delle autorità indipendenti
Art. 23Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Art. 23-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 23-terUlteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
Art. 23-quaterDisposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province
Art. 23-quinquiesInterventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico
Titolo secondoInterventi urgenti di semplificazione
Capo IAccesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione
Art. 24Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Art. 24-bisObblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
Art. 24-terRegole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana
Art. 24-quaterServizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 24-quinquiesComunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
Art. 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità)
Art. 26Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Art. 27Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Art. 27-bisProcedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
Art. 28Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria
Titolo terzoMisure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici
Capo IMisure di controllo preventivo
Art. 29Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Capo IIMisure relative all’esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture
Art. 30Unità operativa speciale per Expo 2015
Art. 31Modifiche all’Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Art. 32Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione
Art. 33Parere su transazione di controversie
Art. 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015)
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
Art. 36Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
Titolo quartoMisure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico
Capo IProcesso amministrativo
Art. 38Processo amministrativo digitale
Art. 39Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Art. 40Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Art. 41Misure per il contrasto all’abuso del processo
Art. 42Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Art. 43ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
Capo IIDisposizioni per garantire l’effettività del processo telematico
Art. 44Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Art. 45Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Art. 45-bisDisposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche
Art. 46Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Art. 47Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Art. 48Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
Art. 49Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato
Art. 50Ufficio per il processo
Art. 50-bisModifiche all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Art. 51Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Art. 52Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Art. 53Norma di copertura finanziaria
Art. 54Entrata in vigore
Articolo 9
Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell’articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma

5. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 5. I regolamenti dell’Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013. Nei giudizi di cui all’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall’adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato.

9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.