Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
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Articolo 23-ter
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
3. Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.