Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
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Titolo primoMisure urgenti per l’efficienza della P.A. e per il sostegno dell’occupazione
Capo IMisure urgenti in materia di lavoro pubblico
Art. 1Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni
Art. 1-bisRifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti
Art. 2Incarichi direttivi ai magistrati
Art. 3Semplificazione e flessibilità nel turn over
Art. 4Mobilità obbligatoria e volontaria
Art. 5Assegnazione di nuove mansioni
Art. 6Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Art. 7Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Art. 8Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Art. 9Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Art. 10Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Art. 11Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Art. 12Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
Art. 13Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Art. 13-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 14Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale
Art. 15Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Capo IIMisure in materia di organizzazione della PA
Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)
Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
Art. 17-bisDivieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente
Art. 18Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana
Art. 19Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione
Art. 20Associazione Formez PA
Art. 21Unificazione delle Scuole di formazione
Art. 21-bisRiorganizzazione del Ministero dell’interno
Art. 22Razionalizzazione delle autorità indipendenti
Art. 23Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Art. 23-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 23-terUlteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
Art. 23-quaterDisposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province
Art. 23-quinquiesInterventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico
Titolo secondoInterventi urgenti di semplificazione
Capo IAccesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione
Art. 24Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Art. 24-bisObblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
Art. 24-terRegole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana
Art. 24-quaterServizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 24-quinquiesComunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
Art. 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità)
Art. 26Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Art. 27Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Art. 27-bisProcedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
Art. 28Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria
Titolo terzoMisure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici
Capo IMisure di controllo preventivo
Art. 29Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Capo IIMisure relative all’esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture
Art. 30Unità operativa speciale per Expo 2015
Art. 31Modifiche all’Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Art. 32Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione
Art. 33Parere su transazione di controversie
Art. 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015)
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
Art. 36Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
Titolo quartoMisure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico
Capo IProcesso amministrativo
Art. 38Processo amministrativo digitale
Art. 39Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Art. 40Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Art. 41Misure per il contrasto all’abuso del processo
Art. 42Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Art. 43ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
Capo IIDisposizioni per garantire l’effettività del processo telematico
Art. 44Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Art. 45Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Art. 45-bisDisposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche
Art. 46Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Art. 47Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Art. 48Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
Art. 49Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato
Art. 50Ufficio per il processo
Art. 50-bisModifiche all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Art. 51Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Art. 52Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Art. 53Norma di copertura finanziaria
Art. 54Entrata in vigore
Articolo 25
Semplificazione per i soggetti con invalidità

01. All’articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da disabili sensoriali o"

2. All’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento nè di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4.".

3. All’articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il comune può inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" è inserita la parola: "può".

4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la parola "novanta" è sostituita dalla parola "quarantacinque"; 2) le parole "ai soli fini previsti dall’articolo 33 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151"; 2-bis) dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate";

b) al comma 3-bis dell’articolo 2, la parola "centottanta" è sostituita dalla parola "novanta";

c) dopo il comma 3-ter dell’articolo 2, è inserito il seguente comma: "3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS .".

5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

6. Ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età... le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

6-bis. Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

7. All’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.

8. All’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.

9. All’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma: "2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.".

9-bis. All’articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono soppresse