Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
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Titolo primoMisure urgenti per l’efficienza della P.A. e per il sostegno dell’occupazione
Capo IMisure urgenti in materia di lavoro pubblico
Art. 1Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni
Art. 1-bisRifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti
Art. 2Incarichi direttivi ai magistrati
Art. 3Semplificazione e flessibilità nel turn over
Art. 4Mobilità obbligatoria e volontaria
Art. 5Assegnazione di nuove mansioni
Art. 6Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Art. 7Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Art. 8Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Art. 9Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Art. 10Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Art. 11Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Art. 12Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
Art. 13Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Art. 13-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 14Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale
Art. 15Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Capo IIMisure in materia di organizzazione della PA
Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)
Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
Art. 17-bisDivieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente
Art. 18Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana
Art. 19Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione
Art. 20Associazione Formez PA
Art. 21Unificazione delle Scuole di formazione
Art. 21-bisRiorganizzazione del Ministero dell’interno
Art. 22Razionalizzazione delle autorità indipendenti
Art. 23Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Art. 23-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 23-terUlteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
Art. 23-quaterDisposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province
Art. 23-quinquiesInterventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico
Titolo secondoInterventi urgenti di semplificazione
Capo IAccesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione
Art. 24Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Art. 24-bisObblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
Art. 24-terRegole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana
Art. 24-quaterServizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 24-quinquiesComunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
Art. 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità)
Art. 26Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Art. 27Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Art. 27-bisProcedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
Art. 28Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria
Titolo terzoMisure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici
Capo IMisure di controllo preventivo
Art. 29Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Capo IIMisure relative all’esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture
Art. 30Unità operativa speciale per Expo 2015
Art. 31Modifiche all’Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Art. 32Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione
Art. 33Parere su transazione di controversie
Art. 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015)
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
Art. 36Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
Titolo quartoMisure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico
Capo IProcesso amministrativo
Art. 38Processo amministrativo digitale
Art. 39Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Art. 40Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Art. 41Misure per il contrasto all’abuso del processo
Art. 42Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Art. 43ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
Capo IIDisposizioni per garantire l’effettività del processo telematico
Art. 44Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Art. 45Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Art. 45-bisDisposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche
Art. 46Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Art. 47Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Art. 48Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
Art. 49Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato
Art. 50Ufficio per il processo
Art. 50-bisModifiche all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Art. 51Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Art. 52Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Art. 53Norma di copertura finanziaria
Art. 54Entrata in vigore
Articolo 1-bis
Rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti

1. Per le finalità di cui all’articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014, 9 milioni di euro per l’anno 2015, 13 milioni di euro per l’anno 2016, 13 milioni di euro per l’anno 2017, 10,8 milioni di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell’articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: "all’importo massimo di 20 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "all’importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all’anno 2013, 23 milioni di euro nell’anno 2014, 29 milioni di euro nell’anno 2015, 33 milioni di euro nell’anno 2016, 33 milioni di euro nell’anno 2017, 30,8 milioni di euro nell’anno 2018, 23 milioni di euro nell’anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020".

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

3. L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2014, a 9 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 13 milioni di euro per l’anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l’anno 2014 e 11 milioni di euro per l’anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 13 milioni di euro per l’anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3 milioni di euro per l’anno 2019.

6. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 22 milioni di euro per l’anno 2014 e di 11 milioni di euro per l’anno 2015.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio