Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
Menu
Titolo primoMisure urgenti per l’efficienza della P.A. e per il sostegno dell’occupazione
Capo IMisure urgenti in materia di lavoro pubblico
Art. 1Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni
Art. 1-bisRifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti
Art. 2Incarichi direttivi ai magistrati
Art. 3Semplificazione e flessibilità nel turn over
Art. 4Mobilità obbligatoria e volontaria
Art. 5Assegnazione di nuove mansioni
Art. 6Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Art. 7Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Art. 8Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Art. 9Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Art. 10Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Art. 11Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Art. 12Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
Art. 13Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Art. 13-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 14Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale
Art. 15Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Capo IIMisure in materia di organizzazione della PA
Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)
Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
Art. 17-bisDivieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente
Art. 18Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana
Art. 19Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione
Art. 20Associazione Formez PA
Art. 21Unificazione delle Scuole di formazione
Art. 21-bisRiorganizzazione del Ministero dell’interno
Art. 22Razionalizzazione delle autorità indipendenti
Art. 23Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Art. 23-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 23-terUlteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
Art. 23-quaterDisposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province
Art. 23-quinquiesInterventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico
Titolo secondoInterventi urgenti di semplificazione
Capo IAccesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione
Art. 24Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Art. 24-bisObblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
Art. 24-terRegole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana
Art. 24-quaterServizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 24-quinquiesComunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
Art. 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità)
Art. 26Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Art. 27Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Art. 27-bisProcedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
Art. 28Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria
Titolo terzoMisure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici
Capo IMisure di controllo preventivo
Art. 29Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Capo IIMisure relative all’esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture
Art. 30Unità operativa speciale per Expo 2015
Art. 31Modifiche all’Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Art. 32Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione
Art. 33Parere su transazione di controversie
Art. 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015)
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
Art. 36Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
Titolo quartoMisure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico
Capo IProcesso amministrativo
Art. 38Processo amministrativo digitale
Art. 39Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Art. 40Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Art. 41Misure per il contrasto all’abuso del processo
Art. 42Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Art. 43ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
Capo IIDisposizioni per garantire l’effettività del processo telematico
Art. 44Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Art. 45Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Art. 45-bisDisposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche
Art. 46Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Art. 47Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Art. 48Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
Art. 49Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato
Art. 50Ufficio per il processo
Art. 50-bisModifiche all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Art. 51Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Art. 52Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Art. 53Norma di copertura finanziaria
Art. 54Entrata in vigore
Articolo 21
Unificazione delle Scuole di formazione

1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, l’Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell’amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell’amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all’attività di formazione sono attribuite, nella misura dell’ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell’amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all’entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

2. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica," sono soppresse; 2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell’interno, da uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

3. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell’amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi: 1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti; 2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l’Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.

4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell’amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fino al 31 dicembre 2026, nell’ipotesi in cui i docenti esercitino l’opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202.

5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l’inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell’amministrazione di destinazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell’amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.