1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono soppresse; 2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all’articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;
c) all’articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; c-bis) all’articolo 9, dopo il comma
1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis"
2. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».