Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
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Titolo primoMisure urgenti per l’efficienza della P.A. e per il sostegno dell’occupazione
Capo IMisure urgenti in materia di lavoro pubblico
Art. 1Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni
Art. 1-bisRifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti
Art. 2Incarichi direttivi ai magistrati
Art. 3Semplificazione e flessibilità nel turn over
Art. 4Mobilità obbligatoria e volontaria
Art. 5Assegnazione di nuove mansioni
Art. 6Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Art. 7Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Art. 8Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Art. 9Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Art. 10Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Art. 11Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Art. 12Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
Art. 13Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Art. 13-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 14Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale
Art. 15Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Capo IIMisure in materia di organizzazione della PA
Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)
Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
Art. 17-bisDivieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente
Art. 18Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana
Art. 19Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione
Art. 20Associazione Formez PA
Art. 21Unificazione delle Scuole di formazione
Art. 21-bisRiorganizzazione del Ministero dell’interno
Art. 22Razionalizzazione delle autorità indipendenti
Art. 23Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Art. 23-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 23-terUlteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
Art. 23-quaterDisposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province
Art. 23-quinquiesInterventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico
Titolo secondoInterventi urgenti di semplificazione
Capo IAccesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione
Art. 24Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Art. 24-bisObblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
Art. 24-terRegole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana
Art. 24-quaterServizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 24-quinquiesComunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
Art. 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità)
Art. 26Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Art. 27Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Art. 27-bisProcedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
Art. 28Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria
Titolo terzoMisure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici
Capo IMisure di controllo preventivo
Art. 29Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Capo IIMisure relative all’esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture
Art. 30Unità operativa speciale per Expo 2015
Art. 31Modifiche all’Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Art. 32Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione
Art. 33Parere su transazione di controversie
Art. 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015)
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
Art. 36Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
Titolo quartoMisure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico
Capo IProcesso amministrativo
Art. 38Processo amministrativo digitale
Art. 39Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Art. 40Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Art. 41Misure per il contrasto all’abuso del processo
Art. 42Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Art. 43ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
Capo IIDisposizioni per garantire l’effettività del processo telematico
Art. 44Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Art. 45Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Art. 45-bisDisposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche
Art. 46Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Art. 47Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Art. 48Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
Art. 49Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato
Art. 50Ufficio per il processo
Art. 50-bisModifiche all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Art. 51Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Art. 52Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Art. 53Norma di copertura finanziaria
Art. 54Entrata in vigore
Articolo 32
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione

1. Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell’ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lett.

a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ... limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ... limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione.

2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell’indagine, intima all’impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l’impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell’opera pubblica , al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell’accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.

2-bis. Nell’ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 è adottato d’intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria

3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi per l’intera durata della misura.

4. L’attività di temporanea e straordinaria gestione dell’impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento. L’autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.

6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa.

7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l’utile d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti d’appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito nè essere soggetto a pignoramento, sino all’esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’informazione antimafia interdittiva.

8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell’impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all’impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero dell’accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all’articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell’ANAC. Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d’intesa con il Ministro della salute. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell’informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l’accoglimento dell’istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell’esito della predetta informazione ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell’adeguamento dell’impresa alle indicazioni degli esperti.

10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell’accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall’impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale