145 | Intervento del giudice | |
---|---|---|
156 | Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi | |
158 | Separazione consensuale | |
250 | Riconoscimento | |
316 | Responsabilità genitoriale | |
316-bis | Concorso nel mantenimento | |
320 | Rappresentanza e amministrazione | |
336 | Legittimazione ad agire | |
336-bis | Ascolto del minore | |
337-ter | Provvedimenti riguardo ai figli | |
337-octies | Poteri del giudice e ascolto del minore | |
350 | Incapacità all'ufficio tutelare | |
374 | Autorizzazione del giudice tutelare | |
375 | Autorizzazione del tribunale | |
376 | Vendita di beni | |
394 | Capacità dell'emancipato | |
395 | Rifiuto del consenso da parte del curatore | |
397 | Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale | |
411 | Norme applicabili all'amministrazione di sostegno | |
425 | Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato | |
1137 | Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea | |
2113 | Rinunzie e transazioni | |
2652 | Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi | |
2658 | Atti da presentare al conservatore | |
2690 | Domande relative ad atti soggetti a trascrizione |
Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente
Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente