Gli interventi di cui al comma 4, lett. c), nonché di cui ai commi da 7 a 10, attuano la disposizione di cui al comma 13, lett. a), della legge delega che prescrive di “ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale”.
Si è dunque soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione), attribuendo dunque la competenza al solo giudice tutelare (che nell’attuale sistema rende un mero parere non vincolante).
In tal senso sono stati novellati, oltre all’articolo 320, comma 5, c.c. con riguardo alla continuazione dell’impresa commerciale, l’articolo 374 c.c., che ingloba nella competenza del giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione nell’interesse dell’interdetto, ivi incluse quelle oggi contemplate dall’articolo 375 c.c. di competenza del collegio. Si è conseguentemente provveduto a sopprimere l’articolo 375 c.c. e a novellare 376 c.c.
Analoghi interventi sono stati operati con riguardo agli articoli 394, comma 3, 395 e 397 c.c. relativamente all’emancipato e all’articolo 425 c.c. con riguardo all’inabilitato.
Ai fini del necessario coordinamento conseguente alla modifica degli articoli 374, 375 e 376 è stato inoltre soppresso il secondo periodo dell’articolo 411, primo comma, c.c. in materia di amministrazione di sostegno, nonché il richiamo all’articolo 376, comma 2, contenuto nell’articolo 45 delle disposizioni di attuazione al codice civile, regolante la competenza a decidere i reclami [cfr. art. 2, comma 1, lettera e) del presente schema di decreto legislativo].