145 | Intervento del giudice | |
---|---|---|
156 | Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi | |
158 | Separazione consensuale | |
250 | Riconoscimento | |
316 | Responsabilità genitoriale | |
316-bis | Concorso nel mantenimento | |
320 | Rappresentanza e amministrazione | |
336 | Legittimazione ad agire | |
336-bis | Ascolto del minore | |
337-ter | Provvedimenti riguardo ai figli | |
337-octies | Poteri del giudice e ascolto del minore | |
350 | Incapacità all'ufficio tutelare | |
374 | Autorizzazione del giudice tutelare | |
375 | Autorizzazione del tribunale | |
376 | Vendita di beni | |
394 | Capacità dell'emancipato | |
395 | Rifiuto del consenso da parte del curatore | |
397 | Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale | |
411 | Norme applicabili all'amministrazione di sostegno | |
425 | Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato | |
1137 | Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea | |
2113 | Rinunzie e transazioni | |
2652 | Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi | |
2658 | Atti da presentare al conservatore | |
2690 | Domande relative ad atti soggetti a trascrizione |
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320.
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320.