Menu
Codice Civile
145 Intervento del giudice
156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
158 Separazione consensuale
250 Riconoscimento
316 Responsabilità genitoriale
316-bis Concorso nel mantenimento
320 Rappresentanza e amministrazione
336 Legittimazione ad agire
336-bis Ascolto del minore
337-ter Provvedimenti riguardo ai figli
337-octies Poteri del giudice e ascolto del minore
350 Incapacità all'ufficio tutelare
374 Autorizzazione del giudice tutelare
375 Autorizzazione del tribunale
376 Vendita di beni
394 Capacità dell'emancipato
395 Rifiuto del consenso da parte del curatore
397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
411 Norme applicabili all'amministrazione di sostegno
425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
2113 Rinunzie e transazioni
2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
2658 Atti da presentare al conservatore
2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Codice Civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Capacità dell'emancipato

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320.

NUOVO TESTO
Capacità dell'emancipato

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320.