145 | Intervento del giudice | |
---|---|---|
156 | Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi | |
158 | Separazione consensuale | |
250 | Riconoscimento | |
316 | Responsabilità genitoriale | |
316-bis | Concorso nel mantenimento | |
320 | Rappresentanza e amministrazione | |
336 | Legittimazione ad agire | |
336-bis | Ascolto del minore | |
337-ter | Provvedimenti riguardo ai figli | |
337-octies | Poteri del giudice e ascolto del minore | |
350 | Incapacità all'ufficio tutelare | |
374 | Autorizzazione del giudice tutelare | |
375 | Autorizzazione del tribunale | |
376 | Vendita di beni | |
394 | Capacità dell'emancipato | |
395 | Rifiuto del consenso da parte del curatore | |
397 | Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale | |
411 | Norme applicabili all'amministrazione di sostegno | |
425 | Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato | |
1137 | Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea | |
2113 | Rinunzie e transazioni | |
2652 | Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi | |
2658 | Atti da presentare al conservatore | |
2690 | Domande relative ad atti soggetti a trascrizione |
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, I genitori e il minore sono assistiti da un difensore