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Codice Civile
145 Intervento del giudice
156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
158 Separazione consensuale
250 Riconoscimento
316 Responsabilità genitoriale
316-bis Concorso nel mantenimento
320 Rappresentanza e amministrazione
336 Legittimazione ad agire
336-bis Ascolto del minore
337-ter Provvedimenti riguardo ai figli
337-octies Poteri del giudice e ascolto del minore
350 Incapacità all'ufficio tutelare
374 Autorizzazione del giudice tutelare
375 Autorizzazione del tribunale
376 Vendita di beni
394 Capacità dell'emancipato
395 Rifiuto del consenso da parte del curatore
397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
411 Norme applicabili all'amministrazione di sostegno
425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
2113 Rinunzie e transazioni
2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
2658 Atti da presentare al conservatore
2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Codice Civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore

NUOVO TESTO
Legittimazione ad agire

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, I genitori e il minore sono assistiti da un difensore