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Codice Civile
145 Intervento del giudice
156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
158 Separazione consensuale
250 Riconoscimento
316 Responsabilità genitoriale
316-bis Concorso nel mantenimento
320 Rappresentanza e amministrazione
336 Legittimazione ad agire
336-bis Ascolto del minore
337-ter Provvedimenti riguardo ai figli
337-octies Poteri del giudice e ascolto del minore
350 Incapacità all'ufficio tutelare
374 Autorizzazione del giudice tutelare
375 Autorizzazione del tribunale
376 Vendita di beni
394 Capacità dell'emancipato
395 Rifiuto del consenso da parte del curatore
397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
411 Norme applicabili all'amministrazione di sostegno
425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
2113 Rinunzie e transazioni
2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
2658 Atti da presentare al conservatore
2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Codice Civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

NUOVO TESTO
Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.