145 | Intervento del giudice | |
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156 | Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi | |
158 | Separazione consensuale | |
250 | Riconoscimento | |
316 | Responsabilità genitoriale | |
316-bis | Concorso nel mantenimento | |
320 | Rappresentanza e amministrazione | |
336 | Legittimazione ad agire | |
336-bis | Ascolto del minore | |
337-ter | Provvedimenti riguardo ai figli | |
337-octies | Poteri del giudice e ascolto del minore | |
350 | Incapacità all'ufficio tutelare | |
374 | Autorizzazione del giudice tutelare | |
375 | Autorizzazione del tribunale | |
376 | Vendita di beni | |
394 | Capacità dell'emancipato | |
395 | Rifiuto del consenso da parte del curatore | |
397 | Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale | |
411 | Norme applicabili all'amministrazione di sostegno | |
425 | Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato | |
1137 | Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea | |
2113 | Rinunzie e transazioni | |
2652 | Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi | |
2658 | Atti da presentare al conservatore | |
2690 | Domande relative ad atti soggetti a trascrizione |
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.