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Codice Civile
145 Intervento del giudice
156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
158 Separazione consensuale
250 Riconoscimento
316 Responsabilità genitoriale
316-bis Concorso nel mantenimento
320 Rappresentanza e amministrazione
336 Legittimazione ad agire
336-bis Ascolto del minore
337-ter Provvedimenti riguardo ai figli
337-octies Poteri del giudice e ascolto del minore
350 Incapacità all'ufficio tutelare
374 Autorizzazione del giudice tutelare
375 Autorizzazione del tribunale
376 Vendita di beni
394 Capacità dell'emancipato
395 Rifiuto del consenso da parte del curatore
397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
411 Norme applicabili all'amministrazione di sostegno
425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
2113 Rinunzie e transazioni
2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
2658 Atti da presentare al conservatore
2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Codice Civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

NUOVO TESTO
Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

3) riscuotere capitali;

4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;

5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;

7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;

8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.