145 | Intervento del giudice | |
---|---|---|
156 | Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi | |
158 | Separazione consensuale | |
250 | Riconoscimento | |
316 | Responsabilità genitoriale | |
316-bis | Concorso nel mantenimento | |
320 | Rappresentanza e amministrazione | |
336 | Legittimazione ad agire | |
336-bis | Ascolto del minore | |
337-ter | Provvedimenti riguardo ai figli | |
337-octies | Poteri del giudice e ascolto del minore | |
350 | Incapacità all'ufficio tutelare | |
374 | Autorizzazione del giudice tutelare | |
375 | Autorizzazione del tribunale | |
376 | Vendita di beni | |
394 | Capacità dell'emancipato | |
395 | Rifiuto del consenso da parte del curatore | |
397 | Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale | |
411 | Norme applicabili all'amministrazione di sostegno | |
425 | Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato | |
1137 | Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea | |
2113 | Rinunzie e transazioni | |
2652 | Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi | |
2658 | Atti da presentare al conservatore | |
2690 | Domande relative ad atti soggetti a trascrizione |
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.
Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.
Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.