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Codice Civile
145 Intervento del giudice
156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
158 Separazione consensuale
250 Riconoscimento
316 Responsabilità genitoriale
316-bis Concorso nel mantenimento
320 Rappresentanza e amministrazione
336 Legittimazione ad agire
336-bis Ascolto del minore
337-ter Provvedimenti riguardo ai figli
337-octies Poteri del giudice e ascolto del minore
350 Incapacità all'ufficio tutelare
374 Autorizzazione del giudice tutelare
375 Autorizzazione del tribunale
376 Vendita di beni
394 Capacità dell'emancipato
395 Rifiuto del consenso da parte del curatore
397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
411 Norme applicabili all'amministrazione di sostegno
425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
2113 Rinunzie e transazioni
2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
2658 Atti da presentare al conservatore
2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Codice Civile
abrogato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Ascolto del minore

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

NUOVO TESTO
Ascolto del minore

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.