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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 1 comma 4
Modifiche al codice civile

Il quarto comma alla lettera a) apporta modifiche all’articolo 316 c.c. in attuazione dei principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 23, lettere d), seconda parte, e ii), della legge delega. Con le modifiche inserite al primo comma, è specificato che le scelte della residenza abitazione e dell’istituto scolastico per il figlio minore rientrano tra le questioni di particolare importanza che devono essere assunte concordemente dai genitori ovvero, in caso di dissenso e su richiesta di uno di essi, dal giudice. Le modifiche apportate al terzo comma precisano, in analogia con quelle apportate all’articolo 145 e in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 23, lett. ii) della l. n. 206/2021 che il giudice, sentite le parti e ascoltato il figlio, secondo le regole generali dell’ascolto del minore, ove i genitori non raggiungano un accordo, assume, anche su richiesta di uno solo dei genitori, le determinazioni che ritiene utili a realizzare l’interesse del minore. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica, giusta la previsione dell’articolo 151- ter disp. att. c.c.

La lettera b) del quarto comma in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1 comma 22, lett. a) contiene alcune modifiche necessarie ad armonizzare l’articolo 316-bis c.c. con i principi del rito unitario. In particolare, è previsto: a) che la trattazione del procedimento sia delegata a un giudice del tribunale; b) che sia al procedimento di opposizione (attualmente regolato dalle norme in materia di opposizione al decreto ingiuntivo) sia a quello di successiva modifica (attualmente regolato dalle norme del processo unitario) si applichino le norme che disciplinano il nuovo rito unitario.

La lettera c) contiene modifiche all’articolo 320 c.c., di coordinamento con la soppressione della competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione) e l’attribuzione della competenza al solo giudice tutelare (che nell’attuale sistema rende un mero parere non vincolante).

La lettera d), contenente modifica dell’articolo 336 c.c., attua i principi di delega contenuti nell’articolo 1, comma 22 (Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e 

delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega) e comma 26 (Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati). Viene in primo luogo modificata la rubrica della norma, che non fa più riferimento all’intero procedimento, ormai retto dalle regole del nuovo rito unitario, con il solo richiamo alla legittimazione ad agire. A tal fine, sono modificati i criteri attributivi della legittimazione ad agire, in linea con l’impianto generale della riforma. I provvedimenti già de potestate potranno essere richiesti al giudice competente (tribunale ordinario o tribunale per i minorenni, a seconda dai casi) non solo dal pubblico ministero o dai genitori ma anche dal curatore speciale del minore, se nominato. Si è data così attuazione agli altri principi espressi all’articolo 1, comma 26, l. n. 206/2021, negli articoli 473-bis.8 c.p.c., 473-bis.9 c.p.c. per quanto attiene alla nomina del curatore del minore; nell’articolo 473 bis.15 c.p.c. per quanto attiene l’udienza di conferma, revoca o modifica dei provvedimenti inaudita altera parte; negli articoli 473-bis.4 c.p.c. e 473-bis.5

c.p.c. per quanto attiene all’ascolto del minore. Rispetto alla formulazione attuale, l’articolo 336 c.c. come modificato non deve più dettare indicazioni di natura processuale, giacché anche i procedimenti già de potestate e oggi de responsabilitate sono regolati dalle norme generali di cui agli articoli 473-bis ss. c.p.c., in attuazione del principio di delega sull’unicità del rito contenuto nell’art. 1, comma 23, lett a). In particolare, gli altri criteri direttivi richiamati dalla norma di legge delega devono intendersi rispettati per effetto del richiamo al Titolo IV bis. In particolare: a) “che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento” è già previsto dall’art. 473-bis.8 c.p.c.; b) “che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati”. Tale indicazione, nel caso di provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473 bis. 15 c.p.c., è già individuata nella previsione dell’udienza di comparizione entro quindici giorni. Più complesso il caso dei provvedimenti provvisori di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c. Da un lato, per questi provvedimenti è comunque già rispettato il diritto al contraddittorio nella fase precedente l’emanazione del provvedimento (e il pubblico ministero è interveniente); dall’altro ritenere obbligatoria la comparizione delle parti a un’udienza successiva sarebbe un “non senso” processuale. In ogni caso il criterio delle delega, anche per la previsione della parte successiva (“all’esito dell’udienza conferma modifica o revoca i provvedimenti emanati”) non può che riferirsi ai provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c.; c) “proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto”. L’ascolto del minore è già previsto come regola generale per tutti i procedimenti (artt. 473-bis.4 ss. c.p.c.).

La norma mantiene infine l’ultimo comma relativo alla assistenza del difensore per i genitori e per il minore.

La lettera e) abroga l’articolo 336-bis c.c. in quanto le norme sull’ascolto del minore sono state organicamente accorpate negli artt. 473-bis.4 ss. c.p.c. e negli articoli 152-quater e 152-quinquies disp. att. c.p.c.