Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati
Menu

Legge 6 agosto 1984, n. 425, Articolo 8

Articolo 8


Salvo quanto previsto nell'articolo 10, al personale indicato dall'articolo 3, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1 luglio 1983, una retribuzione complessiva inferiore a quella goduta a tale data anche a seguito di provvedimenti giudiziali passati in giudicato o di atti amministrativi assunti in applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, รจ attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica di cui agli articoli 3 e 4, pari alla differenza fra le due retribuzioni.