Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati
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Legge 6 agosto 1984, n. 425, Articolo 10

Articolo 10


I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. (1)
Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'articolo 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita.

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